Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere i limiti di ciascun grado di giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile porti non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni aggiuntive. Questo caso evidenzia la differenza cruciale tra un giudizio di merito e uno di legittimità, un concetto chiave nel nostro sistema processuale penale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione precedente, contestando diversi aspetti della valutazione compiuta dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato nel merito della vicenda, ma piuttosto che il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere esaminato. La funzione della Cassazione, infatti, non è quella di riesaminare i fatti (come farebbe un ‘terzo grado’ di giudizio), ma solo di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
I Limiti del Ricorso in Cassazione
I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dalla difesa erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente vagliate e respinte nei gradi precedenti. In altre parole, l’imputato non ha sollevato veri e propri errori di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Le argomentazioni del ricorso sono state ritenute prive di fondamento legale per un esame da parte della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato nel dettaglio perché il ricorso inammissibile non poteva essere accolto. Le motivazioni dei giudici di merito erano state considerate giuridicamente corrette, puntuali e coerenti. Nello specifico, la difesa aveva contestato tre punti, tutti respinti dalla Cassazione:
1. Finalizzazione della sostanza stupefacente: La valutazione sulla destinazione illecita della sostanza era stata motivata in modo logico e corretto dalla Corte d’Appello.
2. Bilanciamento delle circostanze: La difesa chiedeva che le circostanze attenuanti generiche prevalessero sulle aggravanti. I giudici di merito le avevano invece ritenute equivalenti, con una motivazione ritenuta incensurabile in sede di legittimità.
3. Discostamento della pena dal minimo edittale: Anche la quantificazione della pena era stata giustificata in modo congruo, rendendo la doglianza un tentativo di riesame del merito.
Poiché le argomentazioni della sentenza impugnata erano state ritenute immuni da ‘manifeste incongruenze logiche’, la Cassazione ha concluso che non vi erano i presupposti per un annullamento.
Conclusioni: le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. Come stabilito dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori di diritto) e non può essere utilizzato come un pretesto per richiedere una terza valutazione dei fatti. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che l’appello alla Suprema Corte deve essere preparato con estremo rigore, concentrandosi esclusivamente sulle violazioni di legge o sui vizi di motivazione legalmente rilevanti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché si limitano a riproporre questioni di merito già valutate e respinte dai giudici precedenti con argomentazioni giuridicamente corrette e prive di vizi logici.
Qual è la funzione della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti di un caso, ma svolge una funzione di ‘giudice di legittimità’. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11256 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11256 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato il 18/07/1989
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corret puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerge acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla finalizzazio illecita della sostanza stupefacente detenuta, al bilanciamento tra circostanze ( riten equivalenti le generiche e no prevalenti come genericamente rivadicato dalla difesa) e discostamento della pena dal minimo edittale, il tutto con argomentare tale da rendere il relat giudizio di merito su tali temi non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.