Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15651 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15651 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2024 del GIUDICE DI PACE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma con la quale COGNOME
NOME COGNOME, imputato del reato di cui all’art. 582 cod. pen., è stato assolto perché il fatto non sussiste; che il Tribunale di Roma, correttamente, ha
riqualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile da parte del pubblico ministero in forza di quanto stabilito dall’art.
36 d. Igs. n. 274 del 2000;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denuncia una erronea valutazione delle risultanze probatorie e illogicità della motivazione, non è
consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché volto a prefigurare una rivalutazione degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in
motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09/04/2025