Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dal merito delle questioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è rappresentato dal caso di un ricorso inammissibile, come quello oggetto di una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Questo provvedimento, seppur sintetico, offre spunti importanti per comprendere i meccanismi del processo penale e le conseguenze di un’impugnazione non correttamente formulata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Padova. Un soggetto, ritenendosi leso da tale provvedimento, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Corte Suprema è stata quindi chiamata a valutare la validità dell’impugnazione proposta.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
Dopo aver esaminato gli atti, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione, ovvero non stabilisce chi avesse ragione o torto nel merito. La declaratoria di inammissibilità è una pronuncia preliminare che blocca l’analisi del caso perché l’atto di impugnazione presenta dei vizi.
I vizi possono essere di varia natura:
* Vizi formali: ad esempio, il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge.
* Vizi sostanziali: i motivi addotti non rientrano tra quelli specificamente previsti dalla legge per poter ricorrere in Cassazione (ad esempio, si contesta una valutazione dei fatti, che è di competenza dei giudici di merito e non della Cassazione).
Quando la Corte rileva uno di questi difetti, il suo giudizio si arresta, e il ricorso viene respinto in rito, senza alcuna valutazione di fondatezza.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, la natura stessa di tale provvedimento costituisce la motivazione. La Corte, udita la relazione del Consigliere, ha evidentemente riscontrato la mancanza di uno dei requisiti essenziali che la legge richiede per l’accesso al giudizio di legittimità. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza diretta e automatica prevista dal codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso, fungendo anche da deterrente contro impugnazioni presentate in modo avventato o dilatorio.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa ordinanza sono significative per il ricorrente. In primo luogo, la decisione del GIP di Padova, contro cui era stato proposto il ricorso, diventa definitiva e non più contestabile. In secondo luogo, il ricorrente subisce un pregiudizio economico: è stato infatti condannato a sostenere le spese del procedimento in Cassazione e a versare una somma di cinquecento euro alla Cassa delle ammende. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale, per chiunque intraprenda un’azione legale, di affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di valutare attentamente i presupposti e le modalità di un’impugnazione per evitare un esito sfavorevole e ulteriori oneri economici.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso presentava difetti formali o sostanziali. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è diventato definitivo.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma aggiuntiva di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale tipo di decisione era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato presentato contro un’ordinanza emessa in una fase precedente del procedimento dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Padova.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25304 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DOLO il 07/09/1974
avverso l’ordinanza del 13/01/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con la quale il GIP presso il Tribunale di Padova ha rigettato l’istanz
sostituzione della sanzione pecuniaria già irrogata in sede di decreto penale condanna con quella del lavoro di pubblica utilità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazion
5bis, all’art.610, comma
cod.proc.pen., essendo giunta rinuncia all’impugnazione da parte del difensore munito di procura speciale, in relazione all’art.591, com
1, lett.d), cod.proc.pen..
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro cinquecento a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
La Prejdere
Il GLYPH nsigliere estensore
Così deciso il 24 giugno 2025