Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’esito di un processo non sempre si conclude con il secondo grado di giudizio. Spesso, la parte soccombente tenta un’ultima via: il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’accesso a questo ultimo grado di giudizio è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo venga respinto, ma comporti anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo insieme la decisione per capire i requisiti essenziali di un ricorso efficace e le insidie da evitare.
L’analisi del caso: dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. La parte condannata ha deciso di impugnare tale decisione, presentando ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, basando il proprio appello su un unico motivo di doglianza.
Tuttavia, l’esame della Corte Suprema ha avuto un esito drastico e perentorio, mettendo in luce le carenze strutturali dell’impugnazione proposta.
Ricorso Inammissibile: La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo della questione, ovvero non ha stabilito se il ricorrente avesse torto o ragione nel merito della vicenda. Si è fermata prima, a un controllo preliminare, rilevando che l’atto presentato non possedeva i requisiti minimi per essere giudicato. Le ragioni di questa decisione sono duplici e complementari.
La Genericità dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il primo profilo critico individuato dalla Corte è la “genericità” del motivo di ricorso. I giudici hanno osservato che l’impugnazione non faceva altro che riprodurre censure e argomenti già ampiamente esaminati e respinti con motivazioni giuridicamente corrette dal giudice d’appello. In pratica, il ricorso era una mera ripetizione di quanto già detto, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo approccio rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile.
L’Inammissibilità per Questioni di Merito
Il secondo, e forse più importante, motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa delle censure mosse. Il ricorso, secondo la Corte, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell’esito decisorio del giudizio. Questo è un errore procedurale fondamentale. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove o i fatti. Il suo compito è quello di “giudice di legittimità”, ovvero di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Tentare di coinvolgere la Cassazione in una valutazione di merito è un’operazione destinata al fallimento.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono state nette e concise. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo di ricorso si rivelava tanto generico quanto radicalmente inammissibile. Era generico perché si limitava a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito. Era inammissibile perché le questioni sollevate attenevano chiaramente al merito della causa e all’esito del giudizio, ambiti preclusi all’esame della Corte di Cassazione. La decisione di dichiarare l’inammissibilità è stata quindi una diretta conseguenza di queste carenze, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Formulato
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nella pratica legale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede precisione, specificità e un’attenta focalizzazione sui soli vizi di legittimità. Presentare un ricorso generico, ripetitivo o che tenta di rimettere in discussione il merito dei fatti non solo è inutile, ma è anche controproducente. La conseguenza non è solo il rigetto dell’istanza, ma anche una condanna economica che aggrava la posizione del ricorrente. La lezione è chiara: per adire la Suprema Corte, è indispensabile formulare censure nuove, pertinenti e strettamente ancorate a errori di diritto, evitando di trasformare il ricorso in un appello mascherato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due ragioni principali: era generico, in quanto si limitava a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice precedente, e verteva su questioni di merito, che non sono di competenza della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso attiene al ‘merito’ del giudizio?
Significa che il motivo non contesta un errore nell’applicazione della legge (vizio di legittimità), ma cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME OTTAVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(COGNOMECOGNOME
Rilevato che l’unico motivo dedotto si rivela tanto generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, quanto radicalmente inammissibile, attenendo con evidenza al merito e all’esito decisorio del giudizio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024