Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo una Ripetizione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti. Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento, poiché il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. La Suprema Corte ha ribadito che la genericità e la ripetitività dei motivi di ricorso portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche significative per chi lo propone.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La ricorrente contestava la propria condanna, sostenendo l’involontarietà di una reazione oppositiva che le era stata attribuita. La difesa mirava a dimostrare che le conclusioni dei giudici di merito non fossero corrette. Tuttavia, il caso è giunto fino all’ultimo grado di giudizio, dove la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare la validità dei motivi di appello.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha troncato il percorso processuale dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se la reazione fosse volontaria o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza diretta, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata duplice: la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione in modo netto e conciso. Il fulcro del ragionamento risiede nel fatto che il ricorso non era altro che una ‘replica di profili di censura’ già adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici dei precedenti gradi. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi elementi di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza impugnata, ma si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la decisione della Corte d’Appello fosse basata su ‘argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti’ e ‘immuni da manifeste incongruenze logiche’. Quando un provvedimento è così ben motivato, un ricorso in Cassazione per avere successo deve individuare vizi specifici di legittimità, non può limitarsi a riproporre una diversa interpretazione dei fatti. L’assenza di tali vizi ha reso l’appello privo della sua funzione essenziale, portando alla sua inevitabile inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È essenziale che i motivi di appello siano specifici, pertinenti e critichino in modo mirato la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione. Proporre un ricorso inammissibile, che si limita a ripetere le difese di merito, non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche serie conseguenze economiche. La decisione riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come custode della corretta applicazione del diritto, non come un giudice che possa riesaminare i fatti una terza volta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a replicare censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza presentare nuovi e validi argomenti. La Corte ha ritenuto che le motivazioni della sentenza impugnata fossero giuridicamente corrette e prive di incongruenze logiche.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa significa che il ricorso era una ‘replica di profili di censura’?
Significa che gli argomenti presentati nell’appello alla Corte di Cassazione erano gli stessi già proposti e valutati negativamente nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre critiche specifiche alla logicità o correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, diretti ad affe l’involontarietà della reazione oppositiva contestata all’imputato già adeguatamente vagliat disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al po delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.