Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello su Pena Concordata non è Ammesso
L’ordinamento giuridico prevede dei limiti precisi per l’accesso ai gradi di giudizio superiori, soprattutto in ambito penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’appello in caso di pena concordata, confermando che un ricorso inammissibile comporta conseguenze economiche per chi lo propone. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e come è possibile impugnare una sentenza frutto di un accordo tra accusa e difesa.
Il Caso in Esame: Dal Concordato in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, a seguito della quale un imputato ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il punto cruciale della questione, tuttavia, non risiede nel merito delle accuse, ma nella natura stessa della sentenza impugnata: la pena era stata concordata tra le parti, una procedura nota nel gergo comune come “patteggiamento”.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha rapidamente concluso per la non procedibilità. Il collegio ha rilevato che l’impugnazione era stata proposta per motivi non consentiti dalla legge. Quando la pena è oggetto di un concordato, le possibilità di presentare appello o ricorso sono estremamente limitate e circoscritte a specifiche violazioni procedurali o errori di calcolo, che non erano state sollevate nel caso di specie. La conseguenza diretta di questa valutazione è stata la dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato in giurisprudenza, richiamando un precedente specifico (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020). La logica è chiara: accettare una pena concordata significa rinunciare, in larga parte, al diritto di contestare la decisione nel merito. L’accordo processuale tra imputato e pubblico ministero, ratificato dal giudice, cristallizza la situazione e preclude un riesame completo dei fatti o della qualificazione giuridica, salvo eccezioni rigorosamente previste dalla normativa. Proporre un ricorso al di fuori di questi stretti binari lo rende inevitabilmente destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione non è una mera formalità. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento da lui stesso avviato.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi infondati o dilatori.
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: la scelta di un rito alternativo come il patteggiamento ha delle conseguenze procedurali precise. È essenziale che l’imputato e la sua difesa siano pienamente consapevoli dei limiti all’impugnazione che tale scelta comporta, per evitare di incorrere in ulteriori sanzioni e spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era stato presentato per motivi non consentiti dalla legge, dato che la sentenza impugnata si basava su una pena concordata (patteggiamento), che limita fortemente le possibilità di appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese processuali del giudizio sia una somma aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza penale?
No. La legge stabilisce precisi limiti e motivi per l’impugnazione. Come dimostra questo caso, nel momento in cui si accetta una pena concordata, si rinuncia implicitamente a contestare la sentenza per la maggior parte dei motivi, rendendo un eventuale ricorso, se non fondato su specifiche eccezioni, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’impugnazione è proposta per motivi non consentiti trattandosi di p quale è intervenuto concordato (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024