Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, un concetto fondamentale nel diritto processuale penale. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve presentare motivi validi e pertinenti. In caso contrario, il ricorso viene respinto senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti e le regole del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua responsabilità penale, valutando specifiche circostanze del reato, tra cui la sussistenza di un’aggravante legata al nesso tra lesioni e resistenza, la negazione delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte: un Esempio di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6930/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia riesaminato i fatti e concordato con i giudici precedenti, ma piuttosto che il ricorso stesso non aveva i requisiti per essere esaminato. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre le stesse argomentazioni fattuali già discusse in appello. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire l’accaduto.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione in modo netto e conciso. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una riproposizione delle stesse censure già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e logicamente coerenti per giustificare la propria decisione su tutti i punti contestati:
1. Aggravante del nesso teleologico: La Corte d’Appello aveva correttamente motivato il legame finalistico tra il reato di lesioni e quello di resistenza.
2. Attenuanti generiche: Il mancato riconoscimento delle attenuanti era stato giustificato in modo adeguato.
3. Recidiva: La sussistenza della recidiva era stata confermata sulla base di elementi concreti.
Poiché il ricorso si limitava a ripetere le stesse doglianze senza evidenziare reali vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o manifeste incongruenze logiche nella motivazione), la Corte di Cassazione lo ha ritenuto non meritevole di trattazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza per ridiscutere i fatti. Un ricorso inammissibile è quello che tenta di ottenere un nuovo giudizio sul merito, mascherando le proprie argomentazioni come vizi di legittimità. La decisione comporta per il ricorrente non solo la definitività della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. In sintesi, per avere una chance di successo in Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche che colpiscano la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione, non semplicemente riproporre la propria versione dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono meramente riproduttivi di censure già valutate e respinte nei gradi di merito o perché tentano di ottenere un riesame dei fatti anziché contestare vizi di legge.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che il ricorrente si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche già presentate e rigettate dai giudici delle istanze precedenti (Tribunale e Corte d’Appello), senza sollevare nuove questioni relative a errori di diritto o a vizi logici della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (NOME COGNOME NOME) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche ( così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante inerente al nesso teleologico tra le lesioni e la resistenza ( si veda pag. 4, quarto capoverso) mancato riconoscimento delle generiche ( pagina 5, dal terzo capoverso) e t conferma della ritenuta sussistenza degli estremi propri della recidiva contestata ( pagina 4, ultimo capoverso rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.