Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna Definitiva
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa porre fine a un percorso processuale, rendendo definitiva una condanna. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di secondo grado, deve presentare motivi specifici e pertinenti, non limitarsi a una semplice riproposizione delle proprie tesi. In caso contrario, come vedremo, le conseguenze non sono solo la conferma della pena, ma anche sanzioni economiche aggiuntive.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un uomo. L’accusa era grave: una richiesta di denaro al proprio padre, avanzata con modalità minacciose e con l’uso di armi. A seguito della sentenza di condanna in secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto “vizio motivazionale” nella decisione dei giudici d’appello. Sostanzialmente, egli contestava il modo in cui era stata valutata la sua responsabilità penale.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha rapidamente identificato la criticità fondamentale del ricorso: non presentava alcun elemento di novità. I motivi addotti dall’imputato erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già discussi e respinti in modo argomentato dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha formulato una critica puntuale e logico-giuridica alla sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Questo approccio rende il ricorso meramente “apparente”. Esso, pur sembrando formalmente un’impugnazione per vizio di motivazione, in realtà omette di svolgere la sua funzione tipica: quella di evidenziare specifiche contraddizioni, illogicità o carenze nel ragionamento del giudice di merito. Un ricorso così strutturato si trasforma in una richiesta di un terzo grado di giudizio sul fatto, compito che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale. Il ricorso per Cassazione non è una terza istanza del processo dove si possono riesaminare le prove e i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorrente si limita a riproporre le stesse difese, già vagliate e motivatamente respinte, senza attaccare specificamente il percorso logico-giuridico che ha portato alla condanna, il ricorso perde la sua funzione e diventa uno strumento dilatorio. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione congrua e logica, disattendendo puntualmente le argomentazioni difensive. Pertanto, non sussisteva alcun vizio motivazionale da censurare.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche del Ricorso Inammissibile
Le conclusioni tratte dalla Corte sono nette e severe. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze principali. La prima è che la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. La seconda è di natura economica: il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice finalità: da un lato, ristorare l’amministrazione della giustizia per l’impiego di risorse in un procedimento privo di fondamento; dall’altro, fungere da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, ad esempio, si limita a ripetere argomenti già presentati e respinti nel grado precedente (cosiddetta pedissequa reiterazione) senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘apparente’?
Significa che il motivo, pur essendo formalmente presentato, non adempie alla sua funzione di critica argomentata contro la decisione del giudice, ma si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un giudizio senza fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5739 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla richiesta di denaro minacciosa e armata nei confronti del padre);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il onsigliere Estensore