Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’esito di un processo non è sempre una decisione sul merito della questione, ma può arrestarsi prima, per ragioni procedurali. Un caso emblematico è quello del ricorso inammissibile, una pronuncia con cui la Corte di Cassazione chiude il procedimento senza valutare la fondatezza delle argomentazioni. Analizziamo un’ordinanza recente che illustra perfettamente questo concetto e le sue severe conseguenze.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Il ricorrente, tramite il suo legale, ha impugnato la decisione di secondo grado, cercando di ottenere un annullamento o una riforma della condanna. L’udienza davanti alla Suprema Corte è stata fissata per l’inizio del 2025.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto l’avviso delle parti e ascoltato la relazione del Consigliere, ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel vivo della controversia. In pratica, i giudici non hanno valutato se le lamentele del ricorrente fossero giuste o sbagliate, ma hanno riscontrato un difetto preliminare nell’atto di impugnazione che ne ha precluso l’esame. Questo esito comporta due conseguenze immediate e gravose per il ricorrente.
Le Motivazioni della Pronuncia
Sebbene l’ordinanza sia sintetica, le ragioni di una declaratoria di inammissibilità sono solitamente legate a vizi procedurali. Ad esempio, il ricorso potrebbe essere stato presentato fuori termine, basato su motivi non consentiti dalla legge (come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in Cassazione), o redatto senza rispettare i requisiti di specificità richiesti dal codice di procedura.
Nel caso specifico, il testo fa un breve cenno a una questione di ‘abitualità’ nel mancato rispetto delle regole, che la corte di merito aveva già considerato per escludere la ‘tenuità dell’offesa’. Questo suggerisce che il ricorrente potrebbe aver tentato di riproporre in Cassazione una valutazione di merito già adeguatamente motivata in appello, un motivo tipico che porta a un ricorso inammissibile. La Corte Suprema, quindi, si è fermata a questo rilievo formale, senza riesaminare la questione di fondo.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha effetti pratici molto pesanti. Primo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Secondo, il ricorrente è stato condannato al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Una somma a favore della Cassa delle ammende: in questo caso, tremila euro. Si tratta di una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a regole rigorose. La presentazione di un ricorso deve essere ponderata attentamente, poiché un esito di inammissibilità non solo non porta alcun beneficio, ma aggrava la posizione economica del condannato.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione, cioè non valuta se le ragioni del ricorrente sono fondate, perché l’atto di ricorso presenta vizi formali o sostanziali che ne impediscono la trattazione, come la mancanza dei requisiti di legge.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata di tremila euro.
Perché la Corte non ha esaminato la questione della ‘tenuità dell’offesa’?
La Corte non ha esaminato la questione nel merito perché ha ritenuto il ricorso inammissibile. La valutazione sulla tenuità dell’offesa era già stata compiuta dal giudice di grado inferiore, e la Cassazione può solo controllare la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti. Un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti è, per legge, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16042 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16042 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANZARO il 28/05/1977
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro h confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 11 ottobre 2023 che
aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art.
comma 15, d.gs. 30 aprile 1992, n. 285.
L’imputato ricorre per cassazione lamentando la violazione degli artt. 131
bis cod. pen. e 111 Cost. per essere stata denegata la declaratoria di non punibi
per particolare tenuità del fatto, nonché relativo vizio di motivazione, in s sotto il profilo del travisamento della prova.
Il ricorso è inammissibile perché il motivo di cui è costituito è meramen riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con cor
argomenti giuridici dalla Corte di appello (fogli 3 e 4 sent. app.), rispetto a il ricorrente non opera alcun confronto. In particolare, la Corte territori
ritenuto il fatto sintomatico di un habitus operandi –
e dunque di una sostanziale abitualità – di mancato rispetto delle regole, congruamente escludendo la tenu dell’offesa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Fesidene