Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13949 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13949 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il 15/04/1981
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME (nuovamente trasmesso anche il 1
gennaio 2025);
considerato che l’unico, stringato motivo di ricorso, con cui si contesta v
di motivazione è del tutto generico, essendo privo dei requisiti richiesti da
581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di congrua e non illogica motivazione del provvedimento impugnato (vedi pagg. 3
5), esso non risulta connotato da concreta pertinenza censoria, non coniugan alla enunciazione di puntuali richieste con connessa indicazione delle ragi
diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non essendo scandito dalla nec analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, fi
così per non consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.