Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13895 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13895 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 02/10/1984 NOME COGNOME nato il 17/10/1980
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e
la violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma secondo, 133 cod. pen. e
671 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fron
di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 – 9 della sentenza impugnata).
D oNGD
i
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale
e la violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma secondo, 133 cod. pen. e
671 cod. proc. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché
sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 – 9 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto possibile l’applicazione dell’istituto della continuazione per il solo COGNOME ai soli fatt giudicati con sentenza del tribunale di Bari del 18.07.2017);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025