Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il 17/09/1965
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle part1;:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 b
cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso a dell’accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confront
NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’ad- 423 cod. pen.
Rilevato che nel ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazion
responsabilità;
Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull’accordo dell
parti;
Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell’art. 599 bis cod, proc. pen
prevede che le parti concordino in tutto o in parte l’accoglimento dei motivi di appello rinunci contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati;
Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l’accordo non è s
raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sen dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l’inammissibilità del ricorso eventualmente propos
sul punto e che deve ritenersi preclusa ogni questione in ordine alla qualificazione giuridica attrib fatti ovvero in relazione relativa all’omessa motivazione circa la sussistenza o meno dei presupposti
una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853);
Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena fin esattamente come concordato tra le parti, non è pertanto consentita alcuna ulteriore censura in ordin alla responsabilità ovvero in ordine alla quantificazione della pena, al mancato riconoscimento attenuanti ovvero alla mancata esclusione di aggravanti;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi at escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.