Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19951 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19951 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 03/05/1957
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la violazione d
considerato legge in relazione alla carenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art
cod. pen., nonché l’insussistenza dell’elemento soggettivo dei reati di cui agli
648 e 470 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudic
merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 de
sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante tutti i reati contestati al ricorrente);
che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazional ritenuto
cod. pen., è inammissibile e la violazione di legge in riferimento all’art. 131
bis poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e
illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Co sigli re Estensore