Ricorso Inammissibile: le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Con una decisione tanto sintetica quanto incisiva, i giudici supremi hanno chiuso la porta a un ulteriore esame del caso, condannando il ricorrente a significative sanzioni economiche. Questo provvedimento ci permette di approfondire un aspetto cruciale della procedura penale: i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni e le sanzioni previste per chi non li rispetta.
Il Contesto Processuale
La vicenda giudiziaria ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un cittadino contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze nel marzo 2024. L’obiettivo del ricorrente era ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte, che si occupa, tra le altre cose, di vagliare l’ammissibilità dei ricorsi prima che questi vengano discussi nel merito.
La Pronuncia della Suprema Corte e il ricorso inammissibile
Dopo aver ricevuto l’avviso di udienza e ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, la Corte di Cassazione ha emesso la sua decisione. Il verdetto è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa pronuncia impedisce ai giudici di entrare nel vivo della questione e di valutare la fondatezza dei motivi di impugnazione. L’inammissibilità agisce come un filtro preliminare: se il ricorso non supera questo vaglio, il suo contenuto non viene nemmeno discusso. La conseguenza diretta è che la sentenza impugnata, quella della Corte d’Appello, diventa definitiva e non più contestabile.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Questo è tipico delle ordinanze di questo tipo, che si limitano a statuire l’esito del giudizio di ammissibilità. In generale, le cause di inammissibilità sono previste dalla legge e possono includere la presentazione del ricorso oltre i termini previsti, la mancanza di motivi specifici consentiti dalla legge per ricorrere in Cassazione (che sono solo motivi di legittimità e non di merito), o la manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata. La decisione della Corte, quindi, si fonda sull’aver riscontrato una di queste criticità procedurali, che ha precluso ogni ulteriore valutazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono duplici e particolarmente gravose per il ricorrente. In primo luogo, come già accennato, la sentenza della Corte d’Appello diventa irrevocabile. In secondo luogo, scatta una condanna di natura economica. Il ricorrente è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso per Cassazione con la massima perizia tecnica, nel pieno rispetto dei rigorosi requisiti formali e sostanziali imposti dal codice di procedura penale.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa comporta, in pratica, una dichiarazione di inammissibilità?
Comporta che la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata. Inoltre, il giudice non esamina le ragioni del ricorso, poiché questo non ha superato il controllo preliminare di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19572 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19572 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTA’ DELLA PIEVE il 12/10/1967
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che i due motivi oggetto del ricorso in esame, che lamentano
l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen., non sono consentiti
poiché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente
disattesi dalla corte di merito alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.