Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18562/2025, ha affrontato un caso che evidenzia le severe conseguenze di un ricorso inammissibile. Questa pronuncia, seppur molto sintetica, offre spunti importanti sulla disciplina delle impugnazioni nel processo penale. L’esito del giudizio di legittimità non solo ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, ma ha anche comportato un onere economico aggiuntivo per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 13 novembre 2024. Un soggetto, ritenendosi leso dalla decisione, ha deciso di impugnarla proponendo ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere un riesame della propria posizione da parte del più alto organo della giurisdizione ordinaria.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunitasi in udienza il 23 aprile 2025, ha esaminato l’atto di impugnazione. L’esito, tuttavia, non è stato una discussione nel merito delle ragioni del ricorrente, bensì una declaratoria di inammissibilità.
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, significa che la Corte non entra nemmeno nel vivo della questione. La valutazione si ferma a un livello preliminare, riscontrando la mancanza di requisiti essenziali previsti dalla legge per poter procedere a un esame di merito. Le conseguenze di tale pronuncia sono duplici: da un lato, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile; dall’altro, scattano sanzioni processuali a carico del ricorrente.
Nel caso specifico, la Corte ha condannato l’imputato a sostenere le spese del procedimento e al versamento di una somma significativa, pari a quattromila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile. Tuttavia, nel sistema processuale penale, le cause di inammissibilità sono tassativamente previste dalla legge. Generalmente, un ricorso può essere dichiarato inammissibile per vizi di forma (ad esempio, la mancata sottoscrizione da parte di un difensore abilitato), per la proposizione di motivi non consentiti dalla legge (come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità), o perché presentato oltre i termini perentori.
La decisione di imporre una sanzione pecuniaria si fonda sulla presunzione di colpa del ricorrente nell’aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei presupposti di legge. Questa misura ha una funzione deterrente, mirando a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni
La pronuncia in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati nel rispetto delle regole processuali. Un ricorso inammissibile non solo non produce l’effetto sperato di riformare la decisione sfavorevole, ma si traduce in un ulteriore aggravio economico per chi lo propone. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende rappresenta il costo di un tentativo di impugnazione fallito per vizi procedurali, rendendo la sentenza di primo grado definitiva e immediatamente esecutiva.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’appello presentava vizi procedurali o non rispettava i requisiti previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 4.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La decisione del Tribunale di Torino è stata modificata o annullata dalla Cassazione?
No. Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la sentenza del Tribunale di Torino non è stata né modificata né annullata, ma è diventata definitiva e irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18562 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18562 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 19/04/1985
avverso la sentenza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di TORINO
[dato avviso alle parti;/
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
Rilevato che questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema
di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione, atteso
che l’art. 448, comma
2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno
2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.
2020, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025