Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21136 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21136 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all’art. 628 cod. pen. (così come modificato dalla
sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024), nonché della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente
al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1
e 2 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto inesistenti i presupposti per la riduzione della pena previa concessione
delle invocate attenuanti, in considerazione della non irrisoria entità del pregiudizio cagionato e delle modalità violente della condotta che hanno consentito di
escludere la lieve offensività della condotta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il C nsigliere Estensore