Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Il percorso della giustizia è scandito da regole e requisiti precisi, soprattutto quando si giunge al terzo e ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Un recente provvedimento evidenzia le conseguenze di un ricorso inammissibile, un esito che non solo pone fine alla speranza di una riforma della sentenza, ma comporta anche significative sanzioni economiche. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio i meccanismi procedurali e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 2 dicembre 2024. L’imputato, tramite il suo difensore, ha tentato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, cercando un’ultima via per ottenere un risultato a lui più favorevole.
Tuttavia, l’iter del ricorso si è interrotto bruscamente davanti alla Settima Sezione Penale della Cassazione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
Nell’udienza del 15 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha messo un punto fermo sulla questione. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni esposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, quello della verifica dei presupposti per l’accesso al giudizio della Cassazione.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è duplice:
1. La sentenza della Corte d’Appello di Genova diventa definitiva e irrevocabile.
2. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza validi motivi di diritto.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti in dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo dedurle dalla natura stessa del provvedimento e dalla prassi della Corte. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, tra cui la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, prerogativa dei giudici di merito), la carenza di specificità nelle doglianze o la violazione di altre norme procedurali. In questo caso, la Corte ha evidentemente ritenuto che l’impugnazione mancasse dei requisiti essenziali per poter essere esaminata nel merito. La decisione tramite ordinanza, spesso utilizzata in procedimenti camerali, suggerisce una palese e manifesta infondatezza o assenza dei presupposti di legge, tale da non richiedere una discussione più approfondita.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un chiaro monito sull’importanza di formulare un ricorso per Cassazione nel rigoroso rispetto delle norme procedurali. Presentare un ricorso inammissibile non solo è infruttuoso ai fini dell’esito del processo, ma si traduce in un aggravio economico per l’imputato. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una semplice refusione di spese, ma una vera e propria sanzione che sottolinea la serietà e la tecnicità del giudizio di legittimità, un filtro invalicabile per le impugnazioni che non sollevano autentiche questioni di diritto.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rifiutando di esaminare il merito dell’appello e rendendo così definitiva la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sulla base di questo provvedimento, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge, ad esempio se i motivi non riguardano violazioni di legge ma tentano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, che è preclusa nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21136 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21136 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 06/04/2005
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all’art. 628 cod. pen. (così come modificato dalla
sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024), nonché della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente
al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1
e 2 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto inesistenti i presupposti per la riduzione della pena previa concessione
delle invocate attenuanti, in considerazione della non irrisoria entità del pregiudizio cagionato e delle modalità violente della condotta che hanno consentito di
escludere la lieve offensività della condotta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il C nsigliere Estensore