Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 21/01/1994
avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIUDICE COGNOME di COGNOME DEL MONTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato l’atto di appello, riqualificato ricorso, proposto avverso la sentenza in data 17 ottobre 2024, con la quale il Giudice di pace di Grumello del Monte ha
ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs.n.
286/1998 e lo ha condannato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda;
Ritenuto che, con compiuta motivazione, il giudice di merito ha evidenziato l’accertamento degli elementi di fattispecie, essendo stato l’imputato controllato
in territorio italiano, privo di permesso di soggiorno;
che il ricorrente prospetta il mancato accertamento della sussistenza di elementi che gli davano diritto al trattenimento, lamentando genericamente
l’insufficienza delle dichiarazioni dell’operante di polizia giudiziaria, che in realtà
non abbisognano di riscontri ed evocando una situazione di stabile convivenza con una cittadina italiana, che non risulta avere prima né allegato né provato dinanzi
al giudice di merito;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché
manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così,deciso il 08 maggio 2025