Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20272 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20272 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 27/01/2002
avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
(- dato avviso alle partir)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con l’unico motivo proposto si deduce nell’interesse di COGNOME Christian il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -,
per cui il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della
pena o della misura di sicurezza;
considerato che, nel caso in.esame, il ricorrente non ha allegato la mancanza di volontà dell’imputafa6 altri vizi ammissibili per legge;
tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17.01.2025.