Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21998 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21998 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a VERONA il 17/10/1972
NOME nato a MILANO il 03/03/1992
NOME COGNOME nato a AMBURGO( GERMANIA) il 21/01/1972
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto dai primi due ricorrenti ed il primo
motivo di ricorso di NOME COGNOME con il quale si contesta la sussistenza del delitto truffa tentata per l’inidoneità della condotta ad integrare artifizi o raggiri è reiterati
doglianza già proposta in sede di appello, ivi puntualmente disattesa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME con il quale si contesta la omessa motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente
infondato avendo il giudice di appello espressamente richiamato, nell’ambito del giudizio di comparazione tra la detta aggravante e le attenuanti generiche, il nutrito curriculum
criminale del ricorrente il quale nel corso egli anni ha dimostrato un’irriducibile spinta delinquere nel settore specifico delle frodi ( pag. 8 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente