Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21346 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21346 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 03/06/1963
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi
motivazionali in relazione al primo motivo di appello, è privo dei requisiti specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso,
con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appe meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 e sull’attendibilità delle dichiarazioni del teste COGNOME, anche riscontrate da dichiarazioni testimoniali, sulla corretta instaurazione del contraddittorio e s coerenza nel tempo della complessiva ricostruzione resa sia in sede di spontanee dichiarazioni che in dibattimento);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.