Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28816 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28816 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 14/07/1965
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la
pronuncia di condanna resa in primo grado per il reato previsto dall’art.7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con il quale è stata operata una generica contestazione inerente alla dedotta carenza di prova in ordine alla
effettiva responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto è inammissibile, in quanto del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato.
In particolare – in relazione all’argomento già posto alla base del motivo di appello, in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente
stesse effettivamente svolgendo un’attività di parcheggiatore abusivo – la Corte di merito ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime
circostanze di fatto, desumibili dall’annotazione del personale della Questura di
Palermo, dalla quale si desumeva, in modo univoco, la tipologia di attività svolta dal ricorrente (Geraci, il quale stazionava in un’area urbana di parcheggio della
città di Palermo, con segnalazioni manuali, invitava gli automobilisti a parcheggiare).
Come ha correttamente argomentato la Corte di merito, il mancato rinvenimento di proventi dell’attività esercitata dall’imputato non rileva ai fini
della esclusione della responsabilità, essendo configurabile la violazione contestata con il semplice svolgimento dell’attività non autorizzata di parcheggiatore.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025