Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28671 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28671 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 19/09/1971
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato
in mitius il trattamento sanzionatorio,
confermandone la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della leg penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità d
particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è privo di specificità e manifes infondato, atteso che contiene allegazioni intrinsecamente generiche e non si confronta con l
motivazione spesa dalla sentenza impugnata che ha disatteso il gravame richiamando le specifiche modalità del fatto e l’offensività della condotta, ragion per cui il ricorso è inidoneo a censu
ratio decidendi;
ex ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – art.
616 cod. proc. pen. la ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.