Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27956 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27956 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 14/07/1995
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la qual la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 29 aprile 202
dal Tribunale di Trapani che ha riqualificato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P
9 ottobre 1990, n. 309 l’originaria imputazione.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Mancanza della motivazione in relazione
alla esclusione della destinazione al consumo personale della sostanz stupefacente ed all’affermazione della destinazione a terzi; mancanza del
motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione della causa di punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legit
perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo, si ved
le pp. 5 e 6 sent. app.; quanto al secondo motivo si vedano le pp. 6 e 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH