Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME nato il 04/08/1994 COGNOME nato il 27/08/1997
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME Zahraoui;
letta la memoria difensiva,
ritenuto che i motivi oggetto dei ricorsi in esame, che deducono violazione di
legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di rapina impropria in quello di furto avuto riguardo alla prima fase dell’azione e di
tentata rapina propria, nella fase successiva, non sono consentiti perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte
in appello e puntualmente disattese dalla corte di meritoa pag. 4 della sentenza impugnata dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti,
in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha
correttamente ritenuto integrato il reato di rapina impropria avuto riguardo alla condotta violenta degli odierni ricorrenti finalizzata a recuperare i beni sottratti e
a consolidarne l’impossessamento (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ii -icorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.