Ricorso Inammissibile: la Cassazione e le Conseguenze Economiche
Quando un processo giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, l’esito non è scontato. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare uno degli esiti più comuni e talvolta sottovalutati: la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo provvedimento non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un controllo preliminare, con conseguenze significative per chi ha proposto l’impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto, avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. L’imputato, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, ha sottoposto le sue ragioni ai giudici di legittimità. Il percorso processuale si è però concluso con un’ordinanza che ha bloccato l’esame nel merito del ricorso.
La Decisione della Corte: le Implicazioni di un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, sebbene breve, è carica di conseguenze.
In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare le censure mosse alla sentenza impugnata. Il giudizio si arresta a una fase preliminare di ‘filtro’, senza che i giudici possano valutare se le argomentazioni del ricorrente siano fondate o meno.
In secondo luogo, scattano delle sanzioni processuali a carico del ricorrente. L’ordinanza lo ha infatti condannato a:
1. Pagare le spese processuali sostenute nello stesso grado di giudizio.
2. Versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un fondo statale destinato a programmi di recupero e prevenzione del crimine.
Le Motivazioni della Decisione
Il provvedimento in esame, data la sua natura di ordinanza emessa in camera di consiglio, non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a ritenere il ricorso inammissibile. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato tale per diverse ragioni, tutte previste dal codice di procedura penale. Tra le cause più frequenti vi sono la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità), il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione, o la genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte.
Conclusioni
La decisione analizzata evidenzia un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è rigorosamente regolato. Proporre un ricorso inammissibile non solo si traduce nell’impossibilità di ottenere una revisione della sentenza di condanna, che diventa così definitiva, ma comporta anche un onere economico non trascurabile. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, in grado di valutare attentamente i presupposti e i limiti dell’impugnazione di legittimità, al fine di evitare esiti procedurali sfavorevoli e sanzionatori.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non può esaminare il merito della questione perché l’impugnazione non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione ha analizzato i fatti del processo?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha effettuato solo un controllo preliminare sulla regolarità dell’impugnazione, senza entrare nel merito delle argomentazioni difensive o riesaminare i fatti del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26795 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26795 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 22/05/1965
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso NOME COGNOME;
rilevato che il motivo di impugnazione, sulla tardività della querela, non è
consentito in questa sede perché formulato per la prima volta con il ricorso per
Cassazione, in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e conseguente effrazione della catena devolutiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile
per la tardività del deposito della memoria difensiva ed allegata nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso, il 17 giugno 2025.