Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 14/11/1983
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza o
ritenuto comunque l’illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il
delitto di tentata rapina impropria sottolineando, in particolare, le incongruenze emerse dal confronto tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa e quelle del
teste COGNOME è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena d inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non che,
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente allorquando
manchi una correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
le doglianze difensive tendono altresì a prefigurare una rivalutazione delle che,
fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente
individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali
valorizzate dai giudicanti;
che la Corte di appello ha vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici, le doglianze difensive (pedissequamente riproposte in questa sede) evidenziando come il racconto della persona offesa non era inficiato dalla testimonianza di NOME COGNOME la quale aveva riferito circostanze fattuali relative alla fase antecedente alla violenza fisica esercitata dall’imputato per assicurarsi il possesso del portafoglio sottratto e per conseguire l’impunità (pagina 2 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.