Ricorso Inammissibile: le Conseguenze di un Appello Respinto dalla Cassazione
Quando si intraprende un percorso giudiziario, l’esito non è mai scontato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze procedurali ed economiche di un ricorso inammissibile. Questo provvedimento, pur nella sua brevità, sottolinea l’importanza di rispettare scrupolosamente i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per le impugnazioni. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Breve
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 6 novembre 2024. L’imputato, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, ha adito il massimo organo della giustizia italiana. La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunitasi in udienza il 20 giugno 2025, ha esaminato il ricorso proposto.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
L’esito dell’udienza è stato netto e perentorio: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se l’imputato avesse torto o ragione sui fatti contestati. Si tratta, invece, di una decisione preliminare che blocca l’esame della controversia perché l’atto di impugnazione è risultato viziato fin dall’origine.
La conseguenza immediata di tale pronuncia è duplice:
1. La sentenza della Corte d’Appello di Roma diventa definitiva e irrevocabile.
2. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria aggiuntiva.
Le Motivazioni
Il testo dell’ordinanza non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. Tuttavia, in ambito processuale penale, le cause possono essere molteplici. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, per la tardività della sua presentazione, per la mancanza di motivi specifici di impugnazione previsti dalla legge (i cosiddetti ‘vizi di legittimità’), per difetti nella notifica o per la carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente. La decisione della Corte, quindi, si fonda sulla constatazione che l’atto presentato non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato nel suo contenuto.
Le Conclusioni
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. Il ricorrente non solo non ha ottenuto la revisione della sentenza d’appello, ma è stato anche gravato di ulteriori oneri economici: il pagamento delle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso funge da monito sull’importanza fondamentale di una corretta impostazione tecnica e giuridica del ricorso per cassazione. Affidarsi a professionisti esperti è cruciale per evitare che un’impugnazione venga respinta per motivi procedurali, precludendo ogni possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito e aggravando la propria posizione economica.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il caso nel merito perché l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, venendo così respinto in via preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa succede alla sentenza precedente dopo che il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata, in questo caso quella emessa dalla Corte d’Appello, diventa definitiva e irrevocabile, il che significa che deve essere eseguita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24633 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 20/09/1969
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo con cui deduce l’insussistenza d dell’elemento psicologico del reato è manifestamente infondato, poiché la motivazione del
provvedimento impugnato sul punto è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (si veda pagina 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che è manifestamente infondato anche il secondo motivo, relativo alla determinazione del trattamento punitivo (mancata esclusione della recidiva) perché la sentenza
impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile
questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.