Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30819 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 03/04/1979
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
COGNOME NOME, condannato per il reato di contrabbando di cui agli art
25, 282, 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973 all’esito di giudizio abbreviato alla anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 7.000.000,00 di euro di multa, articolan
motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo al diniego delle circostanze a generiche;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite in sede di legittimità
inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motiva adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo gr
correttamente rappresentato, a fondamento del diniego dell’invocato beneficio, la pre numerosi e significativi precedenti penali, la gravità del fatto, avente ad oggetto il t
due autoarticolati di ben 2 tonnellate di sigarette di contrabbando, le modalità dell denotanti un rapporto di fiducia con i committenti rimasto ignoti, l’irrilevanza delle a
limitate ai fatti oggettivi direttamente constatati dalla polizia giudiziaria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore dell
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.