Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 20/01/1992
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si eccepisce l’inosservanz
di norme processuali in relazione agli artt. 178 lett. C), 179 e 185 cod. proc.
per violazione della corretta vocatio in iudicium
del prevenuto, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il d
normativo e con gli atti del giudizio, come non ha mancato di rilevare la Co territoriale alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove ha precisato come
sussista alcuna violazione dei principi preposti alla corretta vocatio in iuo’icium,
posto che il decreto di citazione a giudizio, dopo vani tentativi notifi all’indirizzo eletto ed a quello abitativo, è stato correttamente notificato a
COGNOME nella qualità di difensore dell’imputato, essendo irrilevante la no fiduciaria o d’ufficio del difensore stesso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Co sigliere Estensore