Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17398 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17398 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 20/10/1999
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti s
privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’a c) c.p.p.: come emerge dall’esame dell’atto di appello e dalla sintesi fattane
sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente cahiers de doléances
riproduzione dei
(o almeno, alcuni di essi) presentati alla
Corte d’appello; in presenza di una “doppia conforme” (cfr., Sez. 3, n. 44418
16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv
277218) è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motiv di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata
rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertan motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solt
apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01); ed in effetti, i tre motivi di ricorso costituiscono la ripetizione delle corris questioni sottoposte alla Corte d’appello (su responsabilità dell’imputato p reato di cui al capo u, applicazione della attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pe attenuanti generiche), che la Corte ha adeguatamente affrontato e risolto, con u motivazione priva di manifeste illogicità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il Con glier Estensore
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Il Presi