Ricorso inammissibile: le conseguenze della condanna alle spese
Quando si presenta un appello contro una decisione giudiziaria, è fondamentale che questo sia fondato su motivi validi. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, confermando una condanna e addebitando al ricorrente spese e sanzioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Un imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della sentenza, probabilmente sperando in un annullamento o in una riforma della condanna subita.
Il caso è quindi giunto all’esame della Suprema Corte, che non ha il compito di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver analizzato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare. La Corte ha stabilito che non sussistevano i presupposti legali per procedere a un esame più approfondito del ricorso.
La conseguenza diretta di questa declaratoria di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello di Firenze è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella valutazione della sentenza impugnata. I giudici supremi hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo corretto e adeguato la propria decisione riguardo alla pena inflitta. In particolare, la sentenza di secondo grado aveva dato il giusto risalto alle ‘particolari modalità del fatto’, giustificando così la sanzione applicata.
Dato che il ricorso non presentava vizi di legittimità o evidenti illogicità nella motivazione del provvedimento precedente, la Corte ha concluso che l’impugnazione era priva di fondamento. La dichiarazione di inammissibilità è quindi la conseguenza procedurale prevista dalla legge per i ricorsi che non superano questo primo vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. È uno strumento volto a correggere errori di diritto, non a rivalutare i fatti. Un ricorso basato su motivi generici o manifestamente infondati viene dichiarato inammissibile.
Le implicazioni pratiche sono severe e fungono da deterrente contro impugnazioni dilatorie o temerarie. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle ammende rappresenta un costo reale che la parte soccombente deve sostenere. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, per evitare di incorrere in esiti negativi non solo dal punto di vista giudiziario, ma anche economico.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Per quale motivo principale il ricorso è stato ritenuto inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse già ‘correttamente motivato sulla pena’, tenendo conto delle ‘particolari modalità del fatto’.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No, dal testo si evince che la Corte si è limitata a un controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza precedente. Non essendo stati riscontrati vizi, non è entrata nel merito dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17777 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17777 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il 22/12/1972
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione in ordine alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è indeducibile perché fondato su
motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 6 e 7 della
sentenza impugnata in cui si evidenzia il ruolo affatto minimale svolto dal ricorrente ai fini della realizzazione dell’attività criminosa e si giustifica l’e
della pena avuto riguardo alle particolari modalità del fatto);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è indeducibile perché
non devoluto in appello ed in ogni caso il giudice di secondo grado ha correttamente motivato sulla pena dando risalto alle particolari modalità del fatto;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18/03/2025
Il consigliere est.
Il Presidente