Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Entra nel Merito
Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giurisdizione e ha una funzione ben precisa: assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene rigettato, sottolineando i limiti dell’appello di legittimità. Analizziamo insieme il caso per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa nei confronti di un cittadino, ritenuto responsabile di condotta violenta. La sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la sussistenza di una causa di giustificazione (una “scriminante”). In particolare, egli affermava che la sua reazione era stata provocata da un presunto atto arbitrario compiuto dai pubblici agenti.
La sua difesa si basava su una ricostruzione dei fatti completamente alternativa rispetto a quella accertata nei primi due gradi di giudizio, nel tentativo di ottenere un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46558/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa del ricorso. La Corte ha stabilito che l’impugnazione presentata non possedeva i requisiti necessari per essere esaminata.
Il motivo principale è che il ricorrente non ha evidenziato errori di diritto nella sentenza della Corte d’Appello, ma ha semplicemente riproposto le stesse questioni di fatto già ampiamente discusse e motivate nei precedenti gradi. In sostanza, ha chiesto alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove, un compito che non le compete.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi fondamentali:
1. Mera Reiterazione dei Motivi: Il ricorso è stato considerato “meramente reiterativo”. Questo significa che l’imputato si è limitato a ripetere le argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
2. Ricostruzione Alternativa dei Fatti: I giudici hanno sottolineato come la versione dei fatti proposta dal ricorrente fosse “del tutto disancorata dalle risultanze dibattimentali”. Non è sufficiente proporre una propria versione della storia; è necessario dimostrare che la valutazione del giudice di merito sia stata illogica o illegittima, cosa che in questo caso non è avvenuta.
3. Assenza di Arbitrarietà: La Corte ha chiarito che, secondo quanto emerso nel processo, la condotta dei pubblici agenti non era affatto un atto arbitrario, bensì una mera e diretta conseguenza del comportamento violento tenuto dallo stesso imputato. Veniva così a mancare il presupposto fondamentale per invocare la scriminante.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Per accedere alla Suprema Corte, è indispensabile lamentare vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione), non contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito quando questa sia logicamente coerente e basata sulle prove. Un ricorso inammissibile non solo non porta all’esame della questione, ma comporta la condanna definitiva dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni di diritto, ma si limitava a riproporre una valutazione dei fatti già correttamente esaminata e motivata dalla Corte d’Appello, presentando una ricostruzione alternativa non supportata dalle prove processuali.
Cosa significa che un ricorso è “meramente reiterativo”?
Significa che l’atto di impugnazione non introduce nuovi argomenti giuridici o critiche specifiche alla logica della sentenza precedente, ma si limita a ripetere le stesse difese fattuali già valutate e respinte nel grado di giudizio inferiore.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la conferma definitiva della condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46558 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46558 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di questioni in punto di fatto adeguatamente esaminate dalla Corte di appello, che ha compiutamente motivato in ordine all’insussistenza della scriminante invocata;
ritenuto che il ricorrente propone una ricostruzione dei fatti alternativa e del tutto disancorata dalle risultanze dibattimentali per come riportate nella sentenza di appello, omettendo di considerare che la condotta dei pubblici agenti non integrava affatto l’atto arbitrario, bensì era mera conseguenza della condotta violenta tenuta dal ricorrente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore