Ricorso inammissibile: quando la ripetizione dei motivi porta alla condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso per essere ammissibile deve contenere critiche specifiche e argomentate contro la sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In caso contrario, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di specificità dell’atto di impugnazione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di tentata rapina impropria, emessa dal Tribunale di primo grado. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla doppia condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore, affidandosi a un unico motivo articolato in tre distinte doglianze. Le critiche mosse alla sentenza di secondo grado riguardavano l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la prova della violenza esercitata e il mancato riconoscimento di una specifica fattispecie attenuante.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Nonostante le argomentazioni presentate, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa dei motivi proposti. I giudici di legittimità hanno osservato che le doglianze non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado, infatti, aveva già ampiamente e correttamente motivato sia sulla responsabilità penale dell’imputato sia sull’attendibilità delle dichiarazioni della vittima, evidenziando l’assenza di qualsiasi intento calunniatorio.
Un ricorso inammissibile è tale quando, come in questo caso, omette di assolvere alla sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e specifica avverso il provvedimento impugnato. I motivi, secondo la Corte, erano da considerarsi non specifici ma soltanto “apparenti”, poiché non si confrontavano realmente con le ragioni della decisione della Corte d’Appello, ma si limitavano a riproporre le medesime tesi difensive.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione sottolineando che il ricorso deve essere uno strumento di critica puntuale e non una mera riproposizione di argomenti già vagliati. Quando un’impugnazione si limita a ripetere le stesse censure, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza precedente, essa perde la sua funzione e si trasforma in un atto processuale inutile. Questa mancanza di specificità porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma con chiarezza che l’accesso al giudizio di legittimità non è incondizionato. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che l’atto di impugnazione vada oltre la semplice riproposizione dei motivi d’appello. È necessario un confronto critico e serrato con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche lacune o gli errori di diritto. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a fallire, con conseguenze economiche a carico del ricorrente. Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi e fondati su critiche pertinenti e argomentate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa ripetizione di quelli già proposti in appello e puntualmente respinti dalla corte di merito. Mancava una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver proposto un’impugnazione infondata.
Cosa si intende per motivi di ricorso ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Si intende che i motivi del ricorso, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione di critica alla sentenza, limitandosi a riproporre argomenti già esaminati senza confrontarsi con le specifiche ragioni esposte dal giudice nel provvedimento impugnato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la i sentenza in data 22/05/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la senténza in data 12/11/2019 del Tribunale di Ferrara;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso articolato in tre doglianze -con cui si contes correttezza della motivazione relativamente all’attendibilità delle dichiarazioni re persona offesa, alla prova dell’avvenuta violenza posta in essere dall’imputa mancato riconoscimento della condotta illecita all’interno della fattispecie di cui all’art. 116 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedis reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte (si veda pag. 3 della sentenza impugnata dove la corte d’appello ha corretta motivato sulla responsabilità penale dell’imputato per il reato di tentata rapina i e sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa considerata assenza di utilità calunniatoria), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argom avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroiremila in f della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarniento delle processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 21/05/2024