Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase non è automatico. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni della decisione e le sue conseguenze pratiche.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la decisione di secondo grado su diversi punti, tra cui la valutazione del suo stato di incapacità di intendere e di volere e la completezza delle prove a suo carico. Inoltre, si doleva della mancata sostituzione della pena con sanzioni detentive brevi. Il suo tentativo di ottenere una revisione della condanna è approdato, infine, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La ragione principale di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. Secondo i giudici, il ricorso non era altro che una mera riproduzione dei profili di censura già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
In pratica, il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse questioni come se il giudizio d’appello non fosse mai avvenuto. Questo approccio è contrario ai principi che regolano il giudizio di legittimità, il quale non serve a riesaminare i fatti, ma a controllare la corretta applicazione del diritto da parte dei giudici di merito.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta un’ulteriore sanzione pecuniaria: il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorso sia stato proposto senza che vi fosse una reale possibilità di accoglimento, configurando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorso poggiava su motivi non consentiti in sede di legittimità. Il tentativo di rimettere in discussione la valutazione delle prove e lo stato mentale dell’imputato costituisce un’indagine di merito, preclusa alla Cassazione. I giudici di legittimità hanno ribadito che il ricorrente ha l’onere di confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza che impugna, spiegando perché le argomentazioni del giudice di merito sarebbero errate in punto di diritto. Limitarsi a riproporre le proprie tesi, ignorando la motivazione del provvedimento contestato, rende inevitabilmente il ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento di controllo sulla legalità e sulla logicità delle decisioni precedenti. Chi intende adire la Suprema Corte deve formulare critiche precise alla sentenza impugnata, dimostrando vizi di legge o difetti di motivazione evidenti. In caso contrario, come dimostra la vicenda in esame, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi motivi già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione.
Cosa significa che i motivi del ricorso non sono consentiti in sede di legittimità?
Significa che le argomentazioni presentate miravano a una nuova valutazione dei fatti (come la capacità di intendere e volere dell’imputato), un’attività che spetta ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito) e non alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39256 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
22/ RG 18930
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con cui il ricorrente non si è confrontato (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza quanto alla valutazione del dedotto stato incapacità di intendere e volere dell’imputato e alla completezza del compendio probatorio ai fi del rigetto della istanza di cui all’art. 603 cod. proc. pen., nonché pag. 5 e 6 quant valutazione della sostituzione della pena con pene detentive brevi),
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 novembre 2025.