Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, un esito procedurale che blocca l’esame nel merito di un’impugnazione. Comprendere le ragioni di tale decisione è fondamentale per capire i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi tenta di utilizzarlo come un terzo grado di giudizio sui fatti.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente contestava la decisione di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della stessa dalla Suprema Corte. L’obiettivo era rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e le valutazioni sul dolo che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35576/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta: l’atto di impugnazione non presentava nuovi e validi motivi di diritto, ma si limitava a replicare profili di censura già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, il ricorrente ha cercato di ottenere dalla Cassazione un nuovo esame dei fatti, compito che non rientra nelle sue prerogative.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
Un esito di questo tipo non è privo di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ma anche il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione pecuniaria è stata quantificata in tremila Euro.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come il ricorso fosse una mera ‘replica’ di argomenti già vagliati. I giudici di legittimità hanno ribadito che il loro compito non è quello di riesaminare le prove o la ricostruzione fattuale, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano fornito argomenti ‘giuridicamente corretti, puntuali e coerenti’ con le prove acquisite. La difesa non ha sollevato vizi di legittimità, ma ha semplicemente manifestato il proprio dissenso rispetto alla valutazione operata dalla Corte d’Appello, un atteggiamento non sufficiente a giustificare un intervento della Cassazione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione, non su una generica speranza di ribaltare l’esito del processo. Presentare un ricorso palesemente infondato o ripetitivo non solo è inutile ai fini processuali, ma espone il ricorrente a significative conseguenze economiche. La decisione conferma il ruolo della Cassazione come custode della legge e non come giudice di terzo grado, ponendo un argine ai tentativi di prolungare indefinitamente i processi senza validi motivi giuridici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare validi vizi di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 Euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione, in base a quanto si evince dall’ordinanza, non ha riesaminato i fatti. Ha ritenuto che le valutazioni dei giudici di merito fossero corrette e prive di vizi logici, confermando che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35576 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RHO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ri al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre, c immuni da manifeste incongruenze logiche avuto rigiardo alla indifferenza del contegno tenuto dal COGNOME rispetto alla configurabilità del reato contestato, in ordine alle valutazioni sp sostegno del dolo, in punto di lineare ricostruzione della vicenda in fatto rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 4 luglio 2024.