Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a TAURIANOVA il 01/10/1982
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, ha
dedotto l’inosservanza degli artt. 337 cod. pen. e 535 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, ha censurato la violazione degli artt. 582, 585, 576 n.
5-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si
risolvono in una sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione completa e logicamente
ineccepibile, ha rilevato come il ricorrente abbia usato violenza fisica nei confronti dei militari operanti in due momenti distinti (pag. 3 della sentenza
impugnata) e come tale condotta violenta fosse animata dalla volontà di impedire il compimento del controllo e, dunque, di un atto di ufficio (pag. 5
della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.