Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23530 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23530 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in punto di individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena a titolo di continuazione interna ed esterna, è
generico e comunque manifestamente infondato.
Tenuto conto del fatto che i delitti tra i quali è stato ravvisato il vincolo della continuazione sono di natura omogenea (trattasi di appropriazioni indebite), la
Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica ha individuato, in concreto, il reato più grave nella condotta contestata al capo B) poiché, a
prescindere dall’ammontare della somma oggetto di impossessamento, essa rappresentava l’ultima condotta illecita in ordine di tempo ed era dunque
espressione di maggiore intensità del dolo.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025
Il Presidente