Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude il caso e condanna alle spese
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, ogni dettaglio procedurale assume un’importanza cruciale. Un recente provvedimento della Settima Sezione Penale ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il proponente a significative sanzioni economiche. Questa decisione offre un’importante lezione sulla necessità di formulare le impugnazioni con estrema perizia e nel pieno rispetto delle norme.
Il contesto del ricorso
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino nell’ottobre del 2024. Sperando di ottenere una riforma della decisione precedente, la parte ricorrente ha portato la questione dinanzi alla Suprema Corte. Tuttavia, l’esito non è stato quello auspicato, poiché il giudizio si è arrestato prima ancora di entrare nel merito della vicenda.
La decisione della Corte e le conseguenze del ricorso inammissibile
Con un’ordinanza emessa nell’aprile del 2025, la Corte di Cassazione ha troncato il percorso processuale, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa pronuncia significa che i giudici non hanno nemmeno valutato se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. L’appello è stato respinto per motivi preliminari, legati alla sua stessa struttura o presentazione.
Le conseguenze per il ricorrente sono state immediate e tangibili:
1. Condanna alle spese processuali: La parte che ha promosso un ricorso poi dichiarato inammissibile è tenuta a sostenere tutti i costi del procedimento.
2. Sanzione pecuniaria: Oltre alle spese, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia sintetica e non dettagli le specifiche ragioni dell’inammissibilità, possiamo delineare i motivi generali per cui un ricorso in Cassazione viene respinto in questa forma. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è spesso dichiarato inammissibile quando:
* I motivi sono generici: L’atto di appello non indica in modo specifico e chiaro quali norme sarebbero state violate o quali vizi logici affliggerebbero la sentenza.
* Si contestano i fatti: Il ricorrente tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
* Mancano i requisiti di legge: L’impugnazione non rispetta le forme o i termini previsti dal codice di procedura penale.
La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende rafforza la funzione deterrente della norma, volta a prevenire un uso strumentale del processo di Cassazione.
Le conclusioni
La pronuncia analizzata è un chiaro monito sull’importanza della tecnica e del rigore nella redazione degli atti giudiziari, specialmente in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti per il cittadino. Per questo motivo, affidarsi a una difesa tecnica competente è fondamentale per valutare attentamente le reali possibilità di successo di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte, evitando così esiti sfavorevoli e costi inutili.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso in esame?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rifiutandosi di esaminare il merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
La persona ricorrente è stata condannata a pagare sia le spese del processo sia un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa concretamente che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che l’appello non viene esaminato nel contenuto perché presenta vizi procedurali o di forma. La Corte non decide se la sentenza precedente era giusta o sbagliata, ma si limita a constatare che il ricorso non possiede i requisiti previsti dalla legge per essere giudicato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23530 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23530 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a VENARIA REALE il 03/05/1972
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME PaolaCOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in punto di individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena a titolo di continuazione interna ed esterna, è
generico e comunque manifestamente infondato.
Tenuto conto del fatto che i delitti tra i quali è stato ravvisato il vincolo della continuazione sono di natura omogenea (trattasi di appropriazioni indebite), la
Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica ha individuato, in concreto, il reato più grave nella condotta contestata al capo B) poiché, a
prescindere dall’ammontare della somma oggetto di impossessamento, essa rappresentava l’ultima condotta illecita in ordine di tempo ed era dunque
espressione di maggiore intensità del dolo.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025
Il Presidente