Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17106 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17106 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PLACANICA il 28/08/1971
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di
legge e vizio di motivazione per avere i giudici di appello omesso di procedere alla revisione
ex art. 629 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di condanna emessa
dal Tribunale di Nola nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato di cui agli artt.
110-648-bis cod. pen. ascrittogli, non è consentito, a fronte della congrua motivazione, con cui nell’ordinanza impugnata, in linea con i principi consolidati
nella giurisprudenza di legittimità, è stata evidenziata la mancanza dei presupposti di ammissibilità dello straordinario mezzo di impugnazione
de quo, non ricorrendo
nel caso in esame nessuna delle ipotesi di cui all’art. 630 cod. proc. pen. (cfr. pagg.
2-4, ove si è sottolineata l’impossibilità di qualificare come prova nuova o sopravvenuta l’escussione del coimputato sollecitata dalla difesa dell’odierno
ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.