Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche secondo la Cassazione
Quando si decide di impugnare un provvedimento giudiziario, è fondamentale valutare attentamente i presupposti legali per non incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le severe conseguenze, non solo procedurali ma anche economiche, di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 5 dicembre 2024. Il ricorrente ha deciso di portare la questione all’attenzione della Corte di Cassazione, il più alto grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Suprema Corte, riunitasi in udienza il 18 marzo 2025, ha esaminato l’atto di impugnazione per valutarne, prima di tutto, i requisiti di ammissibilità.
La Decisione della Suprema Corte: il verdetto sul ricorso inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ma si sono fermati a una valutazione preliminare. Hanno riscontrato la mancanza dei presupposti formali o sostanziali che la legge richiede per poter esaminare un’impugnazione.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente a due specifiche sanzioni economiche:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica e non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, la decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi, tra cui la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una sanzione accessoria automatica, ma una misura discrezionale che la Corte applica per sanzionare l’abuso dello strumento processuale. Si intende così scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in commento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un’azione neutra, ma un atto che comporta conseguenze giuridiche ed economiche precise. Per il cittadino, ciò significa che prima di intraprendere la via dell’impugnazione in Cassazione, è cruciale una valutazione legale approfondita da parte di un difensore esperto, per verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità e fondatezza. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermato il provvedimento impugnato, ma anche di subire una condanna economica che può essere significativa.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non può esaminare il caso nel merito perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Ad esempio, potrebbe essere stato presentato in ritardo o basarsi su motivi non consentiti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato i fatti della causa originale?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla validità dell’atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17106 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17106 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PLACANICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di
legge e vizio di motivazione per avere i giudici di appello omesso di procedere alla revisione
ex art. 629 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di condanna emessa
dal Tribunale di Nola nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato di cui agli artt.
110-648-bis cod. pen. ascrittogli, non è consentito, a fronte della congrua motivazione, con cui nell’ordinanza impugnata, in linea con i principi consolidati
nella giurisprudenza di legittimità, è stata evidenziata la mancanza dei presupposti di ammissibilità dello straordinario mezzo di impugnazione
de quo, non ricorrendo
nel caso in esame nessuna delle ipotesi di cui all’art. 630 cod. proc. pen. (cfr. pagg.
2-4, ove si è sottolineata l’impossibilità di qualificare come prova nuova o sopravvenuta l’escussione del coimputato sollecitata dalla difesa dell’odierno
ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.