Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma e Condanna alle Spese
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, l’esito non è sempre una decisione sul merito della questione. Come dimostra una recente ordinanza, un ricorso inammissibile non solo pone fine al percorso giudiziario, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. In questo articolo analizziamo una decisione esemplare che chiarisce le implicazioni di un’impugnazione che non supera il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
I Fatti alla base della Decisione
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 18 novembre 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere la riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Settima Sezione Penale, dopo aver ricevuto il ricorso e dato avviso alle parti, ha esaminato l’atto in udienza il 10 aprile 2025.
La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, al termine della camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel vivo della controversia e di valutare se le censure mosse alla sentenza impugnata siano fondate o meno. La decisione, di fatto, cristallizza la sentenza della Corte d’Appello, che diventa così definitiva.
Contestualmente alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, è stata disposta un’ulteriore sanzione pecuniaria: il versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in ambito processuale penale, le cause di inammissibilità di un ricorso per cassazione sono ben definite dalla legge. Generalmente, un ricorso può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Vizi di forma: La mancanza di elementi essenziali previsti dalla legge, come la chiara esposizione dei motivi.
Proposizione di censure non consentite: Il ricorso alla Corte di Cassazione può basarsi solo su violazioni di legge (errori in iudicando o in procedendo*) e non può mai chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, attività riservata ai giudici di merito (primo e secondo grado).
* Manifesta infondatezza: I motivi presentati appaiono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico, tanto da non meritare un esame approfondito.
La decisione della Settima Sezione Penale si fonda presumibilmente su una di queste cause, ritenendo che l’impugnazione non possedesse i requisiti minimi per essere esaminata nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia analizzata ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole procedurali rigorose. Un ricorso inammissibile non solo si traduce in una sconfitta processuale, ma comporta anche un onere economico per il ricorrente. La condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ha una duplice funzione: sanzionare l’abuso dello strumento processuale e finanziare programmi di recupero per i condannati. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di redigere ricorsi solidi, ben motivati in punto di diritto e rispettosi dei limiti del giudizio di legittimità, per evitare che l’impugnazione si risolva in un esito negativo e costoso.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il caso nel merito perché il ricorso presentava vizi di forma o di sostanza previsti dalla legge. L’atto, in pratica, non supera un primo filtro di ammissibilità e la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento di due importi: le spese processuali sostenute dallo Stato e una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
La decisione di inammissibilità della Cassazione può essere impugnata?
No, le decisioni della Corte di Cassazione, incluse le ordinanze che dichiarano l’inammissibilità di un ricorso, sono definitive e non possono essere oggetto di ulteriore impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17327 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17327 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 07/06/1977
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche ex
art.
62-bis cod. pen. non è
consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da
evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.