Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è un diritto fondamentale ma subordinato a regole procedurali precise. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo un’ordinanza della Suprema Corte per comprendere meglio questo meccanismo e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo. L’impugnazione era diretta contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania nell’ottobre del 2024. L’obiettivo del ricorrente era ottenere un annullamento o una riforma di tale decisione, portando le proprie ragioni all’attenzione del massimo organo della giurisdizione penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Dopo aver ricevuto l’atto e dato avviso alle parti, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso in udienza. L’esito, cristallizzato in un’ordinanza, è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa pronuncia ha impedito alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, fermando il giudizio a una fase preliminare. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma definitiva della sentenza della Corte d’Appello, ma anche la condanna del ricorrente a sostenere oneri economici aggiuntivi.
Nello specifico, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza in esame sia sintetica e non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità, possiamo delineare le ragioni generali per cui un ricorso in Cassazione viene respinto in questa fase. Tipicamente, un ricorso inammissibile può derivare da vizi di forma, come il mancato rispetto dei termini per la presentazione, o da vizi di sostanza. Tra questi ultimi, i più comuni sono la genericità dei motivi, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti (preclusa in sede di legittimità, dove si giudica solo sulla corretta applicazione della legge) o la proposizione di censure non consentite dalla legge. La decisione di condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria risponde a una duplice esigenza: sanzionare l’abuso dello strumento processuale e dissuadere dalla presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: l’impugnazione in Cassazione deve essere preparata con estremo rigore tecnico e giuridico. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un esito neutro. Comporta conseguenze tangibili: la sentenza impugnata diventa irrevocabile, e il ricorrente subisce un pregiudizio economico non trascurabile. La sanzione a favore della Cassa delle ammende sottolinea la funzione non solo deflattiva ma anche sanzionatoria di tale pronuncia. Per i cittadini e i loro difensori, ciò si traduce nella necessità di valutare attentamente i presupposti e i motivi del ricorso, per evitare di incorrere in una condanna che aggrava ulteriormente la propria posizione processuale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta in questo caso?
In questo specifico caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Quale provvedimento è stato oggetto del ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 24 ottobre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17608 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17608 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 04AXHBF) nato a ACIREALE il 14/09/1993
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 1647/24 LA NOME
visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
OSSERVA
esaminato il motivo di ricorso;
ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione con riferimento alla mancata
concessione delle circostanze di cui all’art.
62-bis cod. pen. esula dalla valutazione di legittimità
avendo il giudice del gravame motivato sul punto in maniera logica, coerente e puntuale (cfr.
pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, specie là dove è stata apprezzata la condotta del ricorrente successiva al reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025.