Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18205 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18205 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENOSA il 15/12/1965
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME
deduce l’omessa indicazione nel decreto di citazione del giudizio in appello della facoltà di richiedere la trattazione orale;
Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto l’imputato
ha chiesto la trattazione orale e, dunque, non vi è stato alcun pregiudizio per il diritto di difesa;
Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 385 cod.
pen. e il vizio di omessa motivazione sull’elemento soggettivo del reato, è
inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un
rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;
Rilevato che gli ulteriori motivi, relativi all’inosservanza degli art. 131-bis,
99 e 20-bis cod. pen. sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi di censure proposte nel giudizio di appello e disattese, con motivazione congrua, logica e conforme alla disciplina di legge, alle pagg. 6-8 della sentenza impugnata;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.
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