Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a COGNOME il 20/02/1946
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l’omessa menzione e valorizzazione delle
dichiarazioni rese dal ricorrente quanto ad attendibilità della vittima e invocate attenuan generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente
confutata dalla Corte di appello, visto che sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado (anche in relazione al dedotto mancato utilizzo da parte del ricorrente di un cellulare non
idoneo a scattare foto) ha assegnato prevalenza alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, confortata da quelle del marito di costei, nonché corroborata, quanto a modalità di condotta
persecutrice che ricorrente era solito porre in essere, dalle osservazioni dei militari intervenut dalle condotte già in passato poste in essere nei confronti della medesima parte offesa;
rilevato che la generica censura in ordine alla mancata concessione di circostanze attenuanti
generiche, che la difesa assume si fonderebbe sulla credibilità, invero smentita, del ricorrente risulta adeguatamente confutata attraverso la valorizzata assenza di elementi favorevoli allegati;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025.