Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16037 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16037 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRAPANI il 09/11/1986
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, del
Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il aprile 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trapani, per il re
di cui all’art. 125 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con
riguardo alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato; al dinieg dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pe
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; nonché all’aver reputato sussistente la recidiva) non sono consentiti in sede di legittimità, p
meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 7, 8, 9, 10 e 11 sent. ap
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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