Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia emessa
il 9 marzo 2021 dal Tribunale di Vibo Valentia in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 589 cod. pen.)
non sono consentiti in sede di legittimità perché entrambe le doglianze sulla motivazione si appalesano generiche in quanto prive delle ragioni di
diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.), riproduttive di profili di censura già
adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal
Giudice di merito (pp. 3, 4 e 5 sent. app.), nonché volte entrambe a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato
di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il esidente COGNOME