Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 26/08/1960
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia emessa
il 9 marzo 2021 dal Tribunale di Vibo Valentia in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 589 cod. pen.)
non sono consentiti in sede di legittimità perché entrambe le doglianze sulla motivazione si appalesano generiche in quanto prive delle ragioni di
diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.), riproduttive di profili di censura già
adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal
Giudice di merito (pp. 3, 4 e 5 sent. app.), nonché volte entrambe a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato
di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il esidente NOME