Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15624 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15624 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la
Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n.7 cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4
cod. pen., è generico poiché non si confronta con le ragioni della decisione che fanno leva sulla entità oggettiva del danno patrimoniale cagionato, ritenuto non
irrisorio alla luce del valore economico dei beni sottratti;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 4 e 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025