Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15528 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15528 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a SAN NOME COGNOME il
23/05/1984
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Considerato che le doglianze di cui al reclamo di NOME COGNOME avverso il
decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile de plano
ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta formulata ai sensi dell’art.
35-ter
I. 26 luglio
1975, n.354 (Ord. pen.), ritualmente riqualificato in ricorso per cassazione dal Tribunale sorveglianza di L’Aquila, sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche, limitandosi a
contestare genericamente le argomentazioni del suddetto Magistrato, che, nel dichiarare l’inammissibilità, correttamente ha evidenziato la assoluta genericità dell’istanza originaria,
contenente doglianze aventi concreta attinenza con la vita detentiva del detenuto nei divers istituti solo menzionati, neppure con riguardo a specifici periodi di detenzione.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorren
deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.