Ricorso Inammissibile in Cassazione: Conseguenze e Sanzioni
Quando si impugna una decisione giudiziaria, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile: non solo la conferma della decisione precedente, ma anche l’imposizione di significative sanzioni economiche. Questo principio serve a scoraggiare impugnazioni presentate in modo superficiale o per scopi meramente dilatori, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto dalla Cassazione
I fatti processuali sono lineari. Un soggetto, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova, ha proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, riunitasi in udienza, ha analizzato l’atto di impugnazione e, senza entrare nel merito della vicenda, lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una semplice reiezione. Essa impedisce alla Corte di esaminare le ragioni sostanziali del ricorso, fermandosi a una valutazione preliminare sulla sua conformità alla legge. Le conseguenze, come dimostra questo caso, sono duplici e gravose per chi ha proposto l’impugnazione.
La Condanna alle Spese Processuali
La prima conseguenza è la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Si tratta di un’applicazione del principio della soccombenza: la parte la cui iniziativa processuale si rivela infondata deve farsi carico dei costi generati per l’attività della macchina giudiziaria.
La Sanzione Pecuniaria a Favore della Cassa delle Ammende
La seconda e più specifica sanzione è il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa non è una spesa di giustizia, ma una vera e propria sanzione pecuniaria processuale. Il suo scopo è sanzionare l’abuso dello strumento processuale, ovvero l’aver adito la Corte di Cassazione con un ricorso che mancava dei requisiti minimi per essere esaminato. L’importo, in questo caso fissato in tremila euro, è determinato discrezionalmente dal giudice in base alla natura del caso e alla colpa del ricorrente.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza sia estremamente sintetica e non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, la motivazione dietro le conseguenze economiche è chiara e radicata nel nostro ordinamento processuale. La legge prevede queste sanzioni per tutelare la funzione della Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. I ricorsi devono essere formulati con motivi specifici previsti dal codice di procedura penale. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non consente alla Corte di svolgere la sua funzione. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria agisce quindi come un deterrente contro impugnazioni temerarie o palesemente infondate, che congestionano il sistema e sottraggono tempo prezioso all’esame di casi meritevoli.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità. La presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta valutazione dei presupposti di legge, poiché un’impugnazione che si riveli inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche certe e talvolta ingenti. Questa decisione serve da monito sulla necessità di affidarsi a una difesa tecnica qualificata e di valutare con rigore le reali possibilità di successo prima di intraprendere il percorso del giudizio di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è l’importo della sanzione pecuniaria inflitta in questo caso?
In questo specifico caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha analizzato i fatti del processo?
No. Una dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte si è fermata a una valutazione preliminare, riscontrando che il ricorso non possedeva i requisiti di forma o di sostanza richiesti dalla legge. Di conseguenza, non ha potuto procedere all’esame del merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13963 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13963 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASAN DEI TUDOR (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 24/02/1973
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la
Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art.
4 della L. 110/75 (capo 1) perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 612 comma secondo cod. pen.
con l’aggravante di aver commesso il fatto con l’uso di armi (capo 2) e, conseguentemente, ha rideterminato la pena;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità dell’imputato, non è
consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e
disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2025