Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13894 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13894 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 12/06/1987
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di NOME COGNOME
considerato che i primi due motivi, attinenti all’affermazione di responsabilità
dell’imputato per i reati a lui ascritti, sono reiterativi e diretti alla rivalutazion merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione
ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; in particolare, non vengono considerate le parole spese a pagina 5
della sentenza in ordine alla credibilità della persona offesa né le considerazioni di pagina 6 in relazione all’atteggiamento del testimone COGNOME e l’analisi del traffico
telefonico, punti, questi ultimi, secondo il ricorso, oggetto di travisamento della prova;
osservato, quanto all’ulteriore motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, che la pena determinata per il reato posto in continuazione è
contenuta in misura di molto inferiore al medio edittale, di tal che non necessità
di specifica giustificazione, essendo del tutto sufficiente il giudizio di congruenza indicato in sentenza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Presidente
Così’ deciso in Roma, il 07/03/2025 Il Co sigli re Estensore