Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13892 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13892 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ANDRIA il 23/04/1959
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di reato contestato ex
art. 648
cpv cod. pen. in quello di cui all’art. 712 cod. pen., è indeducibile poiché
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica
analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione del
reato come ricettazione e non già come incauto acquisto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il C nsigliere Estensore