Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dal merito della questione, ma anche dal rispetto rigoroso delle norme procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una situazione in cui la Corte di Cassazione rigetta un’impugnazione senza nemmeno entrare nel vivo della discussione. Analizziamo un’ordinanza della Settima Sezione Penale per comprendere le dinamiche e, soprattutto, le conseguenze di tale pronuncia.
I Fatti del Caso
Una persona, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era, come di consueto in questi casi, ottenere l’annullamento o la riforma della sentenza di secondo grado, contestandone la legittimità. Il caso veniva quindi sottoposto al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con un esito netto e sfavorevole per la parte che aveva proposto l’impugnazione. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito qualsiasi discussione sul merito della vicenda, cristallizzando di fatto la sentenza della Corte d’Appello e rendendola definitiva.
Ma la decisione non si è fermata qui. Come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
L’ordinanza in esame è di tipo dispositivo, ovvero comunica la decisione senza esporre nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, possiamo delineare le cause generali che conducono a tale esito. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi, quali, ad esempio:
– La presentazione fuori dai termini di legge.
– La mancanza dei motivi specifici richiesti dalla legge (i cosiddetti ‘vizi di legittimità’).
– La proposizione di questioni di fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità, dove la Corte valuta solo la corretta applicazione del diritto.
– La carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una sanzione accessoria casuale, ma una misura prevista dal codice di procedura penale per sanzionare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La pronuncia analizzata ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. La presentazione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre a non ottenere il risultato sperato, la parte si espone a significative sanzioni economiche. Questa ordinanza serve da monito: prima di impugnare una sentenza davanti alla Suprema Corte, è essenziale una valutazione approfondita da parte di un legale esperto per verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità, evitando così non solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione ha una funzione deterrente. Serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi pretestuosi, dilatori o palesemente infondati, sanzionando l’uso improprio dello strumento processuale che causa un dispendio di risorse per il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19948 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19948 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 21/05/1982
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
considerato ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 133 cod. pen., è del tutto gener
quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati d che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattame
punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il Consigliere COGNOME